IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente sentenza   sul ricorso n. 268 del 1998
 proposto da Torresi Gian  Piero,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Pierluigi  Spadavecchia  ed  elettivamente domiciliato in Ancona, via
 Mazzini n. 156, presso lo studio dell'avv. Alberto Lucchetti;
   Contro l'Universita' degli studi di Ancona, in persona del  rettore
 pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
 Stato  di  Ancona,  presso il cui ufficio e' per legge domiciliato; e
 nei  confronti  del  Ministero  dell'Universita'  e   della   ricerca
 scientifica  e  tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, non
 costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento con  cui
 il  rettore  ha  escluso  il  ricorrente dalla iscrizione al corso di
 laurea  in  odontoiatria   e   protesi   dentaria,   della   relativa
 graduatoria,  del  bando  di concorso 1 agosto 1997 e del regolamento
 didattico nella parte in cui  disciplina,  eventualmente,  il  numero
 chiuso; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'Universita' degli
 studi di Ancona;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore, alla pubblica udienza del 24 giugno 1998, il  consigliere
 Luigi Ranalli;
   Uditi l'avv. Massimo Ortenzi, su delega dell'avv. Spadavecchia, per
 il   ricorrente   e   l'avv.to   dello   Stato  Andrea  Honorati  per
 l'Universita' resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  rettore dell'Universita' degli studi di Ancona, con bando del 1
 agosto 1997, ha stabilito che, per l'a.a. 1997/1998,  al  primo  anno
 del  corso  di laurea in odontoiatria e protesi dentaria non potevano
 essere iscritti piu' di 20 studenti.
   Lo stesso limite e' stato previsto dal Ministro dell'Universita'  e
 della  ricerca  scientifica  con  decreto  31  luglio  1997 (Gazzetta
 Ufficiale  16  agosto  1997,  n.  190),  emanato  in  attuazione  del
 regolamento  approvato  con  decreto  ministeriale 21 luglio 1997, n.
 245.
   Il  sig.  Torresi  Gian  Piero  ha  partecipato   alla   selezione,
 classificandosi al 164 posto, in posizione, quindi, non utile ai fini
 dell'immatricolazione.
   Il  medesimo,  con  il  ricorso in epigrafe indicato, notificato il
 17/18 febbraio 1998 e depositato l'11 marzo  1998,  ha  impugnato  il
 provvedimento     con     cui    l'Universita'    lo    ha    escluso
 dall'immatricolazione e disposto il numero chiuso, deducendo:
     la violazione degli artt. 1 e segg. della legge 9 maggio 1989, n.
 168, degli artt. 33 e 34 della Costituzione, dell'art. 9 della  legge
 n. 341/1990, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
 n.  127,  nonche'  i  motivi  di  eccesso  di  potere  per difetto di
 motivazione e carenza dei presupposti, atteso che:
      in mancanza di  una  espressa  disposizione  di  legge,  non  e'
 consentito  alle  Universita'  limitare, con propri provvedimenti, il
 numero  delle  immatricolazioni  e  questa  possibilita'  neppure  e'
 prevista  dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, come piu' volte chiarito
 dalla giurisprudenza amministrativa;
      dai provvedimenti dell'Universita' non e' possibile  individuare
 in  base  a  quali  criteri  e'  stato  determinato  il  limite di 20
 immatricolazioni.
   L'Avvocatura dello Stato di Ancona, con la memoria di  costituzione
 in giudizio per l'Universita' degli studi di Ancona, depositata il 23
 marzo  1998,  ha  chiesto  che  il  ricorso  sia  respinto  in quanto
 infondato, considerato che il decreto ministeriale 31 luglio 1997  ha
 come  presupposto  le  direttive C.E.E. n. 686 e n. 687 del 28 luglio
 1978, che pongono particolari criteri per la formazione professionale
 del dentista.
   Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza  8  maggio  1998,  n.
 890,  in  riforma  dell'ordinanza  25  marzo  1998,  n. 178 di questo
 tribunale, ha accolto l'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art.
 21, u.c., della legge 6  dicembre  1971,  n.  1034,  "ai  fini  della
 sostenibilita'  degli  esami  del  primo  anno e dell'iscrizione agli
 ulteriori anni di corso".
                             D i r i t t o
   Il Collegio  considera,  preliminarmente,  il  ricorso  tempestivo,
 tenuto  conto  della  sospensione  dei termini processuali sino al 31
 dicembre 1997, disposta dal d.-l. 27 ottobre 1997, n. 364.
   Sono,  invece,  da  considerare  infondati  entrambi  i  motivi  di
 impugnazione  dedotti  nel  ricorso  stesso, in quanto la facolta' di
 limitare le iscrizioni ai corsi universitari non e' affatto priva  di
 ogni   supporto   normativo,  essendo  stata  espressamente  prevista
 dall'art. 9, comma 4, della legge 19  novembre  1990,  n.  341,  come
 modificato  dall'art.   17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.
 127.
   Cosi' dispone, infatti, la norma  suindicata:  "il  Ministro  della
 Universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su
 conforme   parere   del   C.N.U.,   i   criteri   generali   per   la
 regolamentazione  dell'accesso  alle scuole di specializzazione ed ai
 corsi  universitari,  anche  a  quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".
   In esecuzione di questa  disposizione  di  legge,  e'  stato  prima
 emanato il d.m. 21 luglio 1997, n. 245 (G.U. 29 luglio 1997, n. 175),
 di   approvazione   del   regolamento  per  l'accesso  all'istruzione
 universitaria  e,  poi,  quale  specifico,  ulteriore   provvedimento
 esecutivo,  il  d.m.    31  luglio  1997  con  cui  il  Ministro  per
 l'Universita' e la ricerca scientifica ha fissato, appunto, in n.  20
 le  immatricolazioni  consentite,  per  l'a.a. 1997/1998, al corso di
 laurea in odontoiatria e protesi  dentaria  presso  l'Universita'  di
 Ancona.
   Il   contestato   limite  di  immatricolazioni  non  e',  pertanto,
 riferibile ad una autonoma decisione dell'Universita' di  Ancona,  ma
 al  Ministro  dell'Universita' e della ricerca scientifica, di cui il
 bando emanato dal rettore il 1 agosto 1997, costituisce, a sua volta,
 evidente atto di esecuzione che non necessitava, in quanto  tale,  di
 particolare  motivazione sul punto, ne', per questo aspetto, e' stato
 espressamente impugnato il d.m. 31 luglio 1997.
   Il collegio, tuttavia, come gia' ritenuto da questo  tribunale  con
 precedenti  ordinanze  26 marzo 1998, n. 440 e n. 441 (G.U. 10 giugno
 1998,   n.   23,   serie   speciale),   dubita   della   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9,  comma  4, della legge n. 341/1990, nel
 testo modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997  e,
 pertanto,  ritiene di dover sollevare d'ufficio la relativa questione
 di costituzionalita' per contrasto col  principio  della  riserva  di
 legge e con gli artt.  33 e 34 della Costituzione.
   La   questione   e'   rilevante  in  quanto  solo  con  l'eventuale
 eliminazione  dalla  realta'  giuridica  della  disposizione  di  che
 trattasi  puo' essere soddisfatto l'interesse dedotto in giudizio dal
 ricorrente, cioe' quello di essere immatricolato senza  sottomissione
 a procedura selettiva.
   La questione appare, altresi', non manifestamente infondata poiche'
 in   materia   di   studi   universitari,   secondo  una  consolidata
 giurisprudenza amministrativa sussiste ai sensi degli artt. 33  e  34
 della della Costituzione una riserva relativa di legge (t.a.r. Lazio,
 sez.  III, 3 aprile 1966, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r.
 Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r.  Veneto,  sez.  I,  13
 giugno  1992,  n. 222 e 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez.
 I, 21 marzo 1995, n. 197).
   Del resto, allorche'  il  legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  via  ha provveduto, di norma, direttamente
 (v.si l'art.  24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n.  88,
 per  l'iscrizione  agli  Istituti  superiori  di educazione fisica, e
 l'art. 3 della  legge  21  luglio  1961,  n.  685,  sull'accesso  dei
 diplomati degli Istituti tecnici ad alcune facolta'), ovvero mediante
 attribuzione   del  relativo  potere  alla  pubblica  amministrazione
 nell'ambito, peraltro, definito dalla  legge  stessa  (v.si  art.  38
 della legge 14 agosto 1982, n. 590).
   Quindi,  anche  se la previsione costituzionale di riserva relativa
 di legge per una determinata  materia  non  preclude  al  legislatore
 ordinario  di  demandare  ad  altre  fonti sottordinate la disciplina
 della materia stessa, tanto e' possibile solo  previa  determinazione
 di  una  serie  di  precetti  idonei  ad  indirizzare  e vincolare la
 normazione  secondaria  entro  confini  ben delineati o, quanto meno,
 previa determinazione delle linee essenziali della disciplina  stessa
 (v.si  Corte  cost.    5  febbraio  1986,  n.  3 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   Se cio' e' vero, il comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 non
 sembra esente dai suindicati profili di incostituzionalita'.
   La norma, infatti, conferisce al Ministro il potere di  determinare
 la  limitazione  degli  accessi  all'istruzione universitaria e tanto
 dispone non solo senza alcuna individuazione delle  linee  essenziali
 della disciplina - pur trattandosi di materia sottoposta a riserva di
 legge  -  ma  attribuendo  al Ministro stesso, con l'ausilio di altro
 organo dell'amministrazione (C.U.N.), anche la stessa definizione dei
 criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole  di
 specializzazione ed ai corsi universitari.
   E',   pertanto,   ipotizzabile.   la   violazione   del   principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare  altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi
 giuridici non conformi al dettato costituzionale, del principio della
 tutela del diritto allo studio di  cui  agli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione.
   Per  le  considerazioni che precedono va, di conseguenza, sollevata
 la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma  4,
 della  legge  19  novembre  1990, n. 341, per contrasto col principio
 costituzionale della riserva relativa di legge, nonche'  degli  artt.
 33 e 34 della Costituzione.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, per la
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma suindicata.