IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 268 del 1998 proposto da Torresi Gian Piero, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Spadavecchia ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Mazzini n. 156, presso lo studio dell'avv. Alberto Lucchetti; Contro l'Universita' degli studi di Ancona, in persona del rettore pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio e' per legge domiciliato; e nei confronti del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento con cui il rettore ha escluso il ricorrente dalla iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, della relativa graduatoria, del bando di concorso 1 agosto 1997 e del regolamento didattico nella parte in cui disciplina, eventualmente, il numero chiuso; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Ancona; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 24 giugno 1998, il consigliere Luigi Ranalli; Uditi l'avv. Massimo Ortenzi, su delega dell'avv. Spadavecchia, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Andrea Honorati per l'Universita' resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Il rettore dell'Universita' degli studi di Ancona, con bando del 1 agosto 1997, ha stabilito che, per l'a.a. 1997/1998, al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria non potevano essere iscritti piu' di 20 studenti. Lo stesso limite e' stato previsto dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica con decreto 31 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1997, n. 190), emanato in attuazione del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245. Il sig. Torresi Gian Piero ha partecipato alla selezione, classificandosi al 164 posto, in posizione, quindi, non utile ai fini dell'immatricolazione. Il medesimo, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 17/18 febbraio 1998 e depositato l'11 marzo 1998, ha impugnato il provvedimento con cui l'Universita' lo ha escluso dall'immatricolazione e disposto il numero chiuso, deducendo: la violazione degli artt. 1 e segg. della legge 9 maggio 1989, n. 168, degli artt. 33 e 34 della Costituzione, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' i motivi di eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti, atteso che: in mancanza di una espressa disposizione di legge, non e' consentito alle Universita' limitare, con propri provvedimenti, il numero delle immatricolazioni e questa possibilita' neppure e' prevista dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, come piu' volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa; dai provvedimenti dell'Universita' non e' possibile individuare in base a quali criteri e' stato determinato il limite di 20 immatricolazioni. L'Avvocatura dello Stato di Ancona, con la memoria di costituzione in giudizio per l'Universita' degli studi di Ancona, depositata il 23 marzo 1998, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, considerato che il decreto ministeriale 31 luglio 1997 ha come presupposto le direttive C.E.E. n. 686 e n. 687 del 28 luglio 1978, che pongono particolari criteri per la formazione professionale del dentista. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza 8 maggio 1998, n. 890, in riforma dell'ordinanza 25 marzo 1998, n. 178 di questo tribunale, ha accolto l'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, "ai fini della sostenibilita' degli esami del primo anno e dell'iscrizione agli ulteriori anni di corso". D i r i t t o Il Collegio considera, preliminarmente, il ricorso tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini processuali sino al 31 dicembre 1997, disposta dal d.-l. 27 ottobre 1997, n. 364. Sono, invece, da considerare infondati entrambi i motivi di impugnazione dedotti nel ricorso stesso, in quanto la facolta' di limitare le iscrizioni ai corsi universitari non e' affatto priva di ogni supporto normativo, essendo stata espressamente prevista dall'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Cosi' dispone, infatti, la norma suindicata: "il Ministro della Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del C.N.U., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In esecuzione di questa disposizione di legge, e' stato prima emanato il d.m. 21 luglio 1997, n. 245 (G.U. 29 luglio 1997, n. 175), di approvazione del regolamento per l'accesso all'istruzione universitaria e, poi, quale specifico, ulteriore provvedimento esecutivo, il d.m. 31 luglio 1997 con cui il Ministro per l'Universita' e la ricerca scientifica ha fissato, appunto, in n. 20 le immatricolazioni consentite, per l'a.a. 1997/1998, al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Universita' di Ancona. Il contestato limite di immatricolazioni non e', pertanto, riferibile ad una autonoma decisione dell'Universita' di Ancona, ma al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica, di cui il bando emanato dal rettore il 1 agosto 1997, costituisce, a sua volta, evidente atto di esecuzione che non necessitava, in quanto tale, di particolare motivazione sul punto, ne', per questo aspetto, e' stato espressamente impugnato il d.m. 31 luglio 1997. Il collegio, tuttavia, come gia' ritenuto da questo tribunale con precedenti ordinanze 26 marzo 1998, n. 440 e n. 441 (G.U. 10 giugno 1998, n. 23, serie speciale), dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, nel testo modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997 e, pertanto, ritiene di dover sollevare d'ufficio la relativa questione di costituzionalita' per contrasto col principio della riserva di legge e con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. La questione e' rilevante in quanto solo con l'eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione di che trattasi puo' essere soddisfatto l'interesse dedotto in giudizio dal ricorrente, cioe' quello di essere immatricolato senza sottomissione a procedura selettiva. La questione appare, altresi', non manifestamente infondata poiche' in materia di studi universitari, secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa sussiste ai sensi degli artt. 33 e 34 della della Costituzione una riserva relativa di legge (t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1966, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. I, 21 marzo 1995, n. 197). Del resto, allorche' il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, via ha provveduto, di norma, direttamente (v.si l'art. 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per l'iscrizione agli Istituti superiori di educazione fisica, e l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, sull'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici ad alcune facolta'), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito, peraltro, definito dalla legge stessa (v.si art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590). Quindi, anche se la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia stessa, tanto e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quanto meno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa (v.si Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 3 e giurisprudenza ivi richiamata). Se cio' e' vero, il comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 non sembra esente dai suindicati profili di incostituzionalita'. La norma, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria e tanto dispone non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur trattandosi di materia sottoposta a riserva di legge - ma attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.), anche la stessa definizione dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari. E', pertanto, ipotizzabile. la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi giuridici non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione. Per le considerazioni che precedono va, di conseguenza, sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge, nonche' degli artt. 33 e 34 della Costituzione. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma suindicata.